Una notizia vera può continuare a comparire per sempre cercando il nome di una persona su Google?
Non necessariamente. In determinate condizioni è possibile chiedere la deindicizzazione del contenuto, impedendo che venga restituito tra i risultati associati al nome dell’interessato.
Il diritto all’oblio, però, non consente di cancellare automaticamente ogni informazione sgradita o pregiudizievole. Occorre valutare il tempo trascorso, l’attualità della notizia, il ruolo della persona coinvolta e l’interesse pubblico alla sua conoscenza.
Cancellazione e deindicizzazione non sono la stessa cosa
La cancellazione elimina il contenuto dal sito sul quale è stato pubblicato.
La deindicizzazione, invece, interviene sui risultati del motore di ricerca. L’articolo può restare online ed essere raggiungibile attraverso il sito originario, ma non compare più quando la ricerca viene effettuata utilizzando il nome e il cognome dell’interessato.
In altri casi può essere più appropriato chiedere l’aggiornamento, la rettifica o l’anonimizzazione della notizia.
La misura corretta dipende dal contenuto pubblicato, dalla sua attualità e dal soggetto al quale viene rivolta la richiesta.
Quando può essere riconosciuto il diritto all’oblio?
La valutazione deve essere effettuata caso per caso. Tra gli elementi maggiormente rilevanti rientrano:
- il tempo trascorso dalla pubblicazione;
- l’eventuale perdita di attualità della notizia;
- l’inesattezza o incompletezza delle informazioni;
- il ruolo marginale ricoperto dall’interessato nella vicenda;
- l’assenza di responsabilità successivamente accertate;
- la natura privata o pubblica della persona coinvolta;
- la gravità dei fatti descritti;
- l’incidenza attuale del contenuto sulla vita personale e professionale;
- la permanenza di un concreto interesse pubblico all’informazione.
Il semplice decorso del tempo non è quindi sufficiente. Una notizia risalente può conservare rilevanza quando riguarda fatti gravi, persone che ricoprono ruoli pubblici o vicende ancora attuali.
Al contrario, anche un contenuto originariamente lecito può diventare sproporzionato quando continua a essere immediatamente associato al nome di una persona nonostante il lungo tempo trascorso e la perdita di interesse pubblico.
Cosa accade quando la notizia è inesatta?
Quando le informazioni indicizzate sono manifestamente inesatte, l’interessato può chiedere la deindicizzazione fornendo elementi idonei a dimostrarne l’inesattezza.
Non basta affermare che il contenuto è falso. È necessario produrre documenti, provvedimenti o altri elementi verificabili che consentano di valutare la fondatezza della richiesta.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che, in presenza di prove sufficienti dell’inesattezza manifesta delle informazioni, il motore di ricerca è tenuto a intervenire.
Come si presenta una richiesta?
Prima di inoltrare la domanda è opportuno individuare con precisione:
- gli indirizzi delle pagine interessate;
- le ricerche attraverso le quali compaiono;
- la data e il contenuto della pubblicazione;
- le ragioni per cui l’informazione è divenuta inesatta, obsoleta o sproporzionata;
- la documentazione utile a dimostrare quanto sostenuto.
La richiesta può essere rivolta all’editore del sito, al motore di ricerca oppure a entrambi, a seconda del risultato che si intende ottenere.
Se il motore di ricerca respinge la domanda, è possibile valutare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o l’azione dinanzi all’autorità giudiziaria.
Ogni contenuto richiede una valutazione specifica
Il diritto all’oblio non determina la riscrittura della storia né la cancellazione generalizzata delle notizie vere. Serve a evitare che informazioni ormai prive di attualità, inesatte o sproporzionate continuino a definire indefinitamente l’identità digitale di una persona.
Prima di intervenire è necessario ricostruire il contesto, verificare le fonti e scegliere tra cancellazione, rettifica, aggiornamento, anonimizzazione e deindicizzazione.
Lo Studio Legale Sidoni assiste privati, professionisti e imprese nella valutazione e nella presentazione delle richieste di tutela della reputazione online, con ricevimento ad Avezzano, Pescara e da remoto.
Aggiornato al 2 ottobre 2026.
Riferimenti essenziali: art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679; Linee guida EDPB 5/2019; Corte di giustizia dell’Unione europea, causa C-460/20.
Avv. Giovanni Sidoni, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Avezzano e giornalista pubblicista. Si occupa di tutela della reputazione, diffamazione e diritto all’oblio.


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